Le persone straniere, che vogliono entrare in Austria, per cominciare un lavoro qui, necessitano di un permesso di soggiorno ed un permesso di lavoro poiché i permessi di viaggio e di soggiorno per turisti o per visite a parenti non autorizzano alla condizione di accesso al lavoro.
Il presupposto per la registrazione di un'attività lavorativa legale in Austria è un titolo di soggiorno valido, vale a dire un permesso di domicilio (per la durata di un anno), o un permesso di soggiorno (per la durata massima di sei mesi). Il permesso di domicilio e il permesso di soggiorno presuppongono da parte loro un permesso di lavoro, che può essere un certificato di assicurazione con seguente autorizzazione occupazionale, un’autorizzazione occupazionale sola o un permesso come “forza lavoro chiave” (Schlüsselkraft). Il datore di lavoro deve richiedere il certificato d’assicurazione e l’autorizzazione occupazionale, mentre il permesso di “lavoratore chiave” deve richiederlo il datore di lavoro unitamente al lavoratore straniero.
I permessi di domicilio e i permessi di soggiorno vengono rilasciati annualmente proporzionalmente ai contingenti fissati, cioè nell’ambito della relativa ordinanza del governo federale. Stranieri e straniere, che sono autorizzati all'entrata libera da visto in Austria, possono, tramite la presentazione del loro permesso di lavoro, richiedere il loro titolo di soggiorno all’autorità per il soggiorno, o all’ufficio stranieri in questura all'interno del territorio nazionale se sono stati autorizzati come lavoratori chiave o se possiedono la cittadinanza di uno stato confinante con l’Austria o se sono
cittadini degli USA.
Cittadini di altri stati e quelli che non sono ammessi come forze lavoro chiave, devono richiedere i loro titoli di soggiorno all'autorità di rappresentanza austriaca nella loro terra di origine.
Per l'occupazione di straniere, si differenzia tra:
Persone, che sono escluse dall'ambito di validità della legge sull’occupazione straniera (AuslBG). Questi sono per esempio:
rifugiati riconosciuti da convenzione (non semplici richiedenti di asilo)
Straniere nel servizio diplomatico o consolare così come le impiegate statali straniere.
Insegnanti e lavoratrici alle università e ai servizi scientifici
Cittadini dell’EES e dell’UE così come i loro consorti e bambini, consorti straniere di austriaci con diritto di soggiorno valido
Persone, per cui l'entrata nel mercato del lavoro austriaco è regolamentata attraverso la legge occupazionale per stranieri.
Queste sono tutte le straniere che non rientrano nel punto 1, e che vogliono esercitare un'occupazione in Austria. Per straniere s’intendono le persone, che non possiedono la cittadinanza austriaca. Come occupazione s’intende l’impiego in un rapporto di lavoro o in un rapporto di lavoro simile e cioè un contratto di apprendistato.
Persone, per le quali gli accordi internazionali prevedono un'entrata semplificata nel mercato del lavoro. Questi sono attualmente i cittadini svizzeri.
Il certificato di assicurazione serve all'assunzione di forze lavoro straniere che devono essere assunte a termine in Austria e non sono autorizzate all'entrata libera da visto. Il datore di lavoro fa la domanda al centro operativo regionale del servizio del mercato del lavoro competente per il luogo lavorativo. Per la domanda vengono usati i formulari previsti per legge, i quali devono contenere tutte le indicazioni importanti sulla posizione amministrativa aspirata. Inoltre bisogna osservare, che il servizio del mercato del lavoro deve cercare per legge di occupare il posto di lavoro con una forza lavoro locale o straniera ma già stabilita nello stato. Il rilascio di un certificato di assicurazione viene preso in considerazione solo se una simile forza di lavoro non è a disposizione sul territorio nazionale.
Il datore di lavoro ha bisogno di un’autorizzazione occupazionale, se la forza lavoro straniera possiede un titolo di soggiorno, ma non possiede né un permesso di domicilio, né un certificato di esenzione o un permesso di lavoro.
Dal 1.1.2003, vengono rilasciate le autorizzazioni occupazionali solo agli stranieri e straniere integrati e con titolo di soggiorno o a termine a forze lavoro autorizzate; etichettiamo l’autorizzazione occupazionale nel secondo caso come "autorizzazione di contingente", per distinguerla dall’autorizzazione occupazionale regolare, che è data in genere per la durata di un anno. Il presupposto per entrambe le autorizzazioni è tra l'altro l'osservanza delle condizioni salariali e di lavoro valide in Austria.
Per coprire una richiesta di forze lavoro supplementari temporanee, il ministro federale per l’economia e per il lavoro può autorizzare con ordinanza, forze lavoro straniere in un particolare settore economico, in una particolare categoria professionale o regione.
L’autorizzazione di contingente è fissata con un termine di sei mesi, ma può essere prolungata per altri sei mesi, se questo è previsto nell’ordinanza. Anche qui vale il principio di "priorità degli abitanti”, cioè il servizio del mercato del lavoro deve esaminare per legge se per un posto di lavoro concreto, può essere fornita una forza lavoro nazionale o una forza lavoro straniera già stabilizzata in Austria, in base alla sua qualificazione o alla sua occupazione precedente. Solo se viene stabilito che un tale forza lavoro non è a disposizione, può essere concessa l’autorizzazione di contingente.
Per la richiesta di forze lavoro autorizzate a termine bisogna osservare, che dev’essere richiesto prima di tutto un certificato di assicurazione per gli stranieri soggetti ad obbligo di visto, mentre per gli esenti da visto è sufficiente l’autorizzazione di contingente. Gli esenti da visto sono tra l’altro tutti i cittadini degli stati confinanti con l’Austria; possono richiedere il loro titolo di soggiorno attraverso la presentazione dell’autorizzazione di contingente presso la centrale di polizia per stranieri competente nel territorio nazionale.
Inoltre sono possibili le autorizzazioni occupazionali nell’ambito dell’agricoltura, per aiutanti nella raccolta (autorizzazione di aiutante del "raccolto"). La validità di queste autorizzazioni è limitata in ogni caso a 6 settimane. Essi risulteranno nel documento di viaggio come stranieri autorizzati all'entrata libera da visto, attraverso l'ufficio di volta in volta competente dell’AMS e questo vale come titolo di soggiorno durante la loro durata di validità.
Se le forze lavoro di un datore di lavoro straniero, che non ha nessuna sede d’impresa in Austria, vengono mandate per l’adempimento di un obbligo contrattuale ad un committante austriaco, bisogna richiedere una cosiddetta concessione di distacco. Anche qui dev’essere garantito, che vengano osservate le condizioni retributive e di lavoro valide per l’Austria.
La concessione d’avvio può essere concessa , solo se il progetto non dura più di sei mesi e l'occupazione non più di quattro mesi. Se questi lassi di tempo vengono superati, è necessaria un’autorizzazione occupazionale per i lavoratori mandati dall’impresa. Nessuna concessione di distacco può essere concessa ai lavoratori nel campo edile. Un'occupazione in questo ramo presuppone in ogni caso un’autorizzazione occupazionale. La concessione di distacco viene richiesta al centro operativo regionale dei servizi del mercato del lavoro, nel cui distretto deve aver luogo l'occupazione.
Se vengono mandate forze lavoro di un'impresa di uno stato terzo con sede in uno stato membro dell’UE per prestazioni lavorative in Austria, deve essere indicata l'accettazione dell'occupazione al servizio del mercato del lavoro. La forza lavoro mandata deve essere occupata almeno da un anno nell’impresa mandante o deve avere un contratto di lavoro indeterminato. Valgono le condizioni retributive e di lavoro austriache. La denuncia è certificata dal servizio del mercato del lavoro.(certificato di distacco EU).
Certificato di notifica per volontari, tirocinante scolastico, Au-Pairs e Joint Venture
Un volontariato, un tirocinio professionale o scolastico, un Joint Venture o l'assunzione di una Au-Pair devono essere denunciati all'AMS due settimane prima dell’inizio dell’occupazione del formatore o dalla famiglia ospitante. Se entro questo termine non viene rilasciato nessun certificato, l'occupazione può essere accettata, -tramite la presentazione di un permesso di soggiorno-, (ciò non vale per i Joint Ventures). Se poi in seguito l'occupazione viene vietata, l’occupazione è da concludersi entro una settimana.
Chi è un volontario? Una persona, che viene impiegata in Austria fino a un massimo di tre mesi per ampliare ed usare le conoscenze o per l’acquisizione di abilità pratiche senza dovere lavorativo e senza pretesa di retribuzione. Non esiste un volontariato se devono essere eseguite solo attività ausiliari, lavori semplici o lavori nei cantieri.
Chi è il tirocinante professionale o scolastico? Una persona, che nell’ambito della sua formazione presso un’istituzione austriaca di diritto pubblico conclude il suo tirocinio previsto. Scolari e scolare, (studenti e studentesse) di scuole straniere necessitano di un’autorizzazione occupazionale.
Chi partecipa ad una formazione Joint Venture? Stranieri e straniere, che devono essere formati dal loro datore di lavoro straniero nell’ambito di un Joint Venture e sulla base di un programma di formazione professionale in Austria nella misura di massimo sei mesi, non necessitano di una concessione di distacco. La misura formativa è da denunciare solo massimo due settimane prima dell’inizio dal proprietario dell'attività di formazione interna all'ufficio competente di AMS tramite la presentazione del contratto Joint Venture e del programma di formazione.
Chi è un Au-Pair? Gli Au-Pairs sono studenti o studentesse stranieri che, attraverso il soggiorno in Austria, approfondiscono le loro conoscenze tedesche acquisite all’estero e che vorrebbero imperare la cultura e la vita sociale austriache.
L'Au-Pair si impegna ad eseguire facili faccende domestiche e ad assistere i bambini della famiglia ospitante nella misura di massimo 25 ore alla settimana. Gli ospitanti si impegnano, a pagare l’Au-Pair per queste attività con una paghetta settimanale di 60 Euro, e a darle una camera singola e vitto completo a sua disposizione. L’ospitante deve sincerarsi che l'Au-Pair disponga nel suo stato d’origine di una assicurazione di malattia e contro gli infortuni valida per la durata del contratto, e che garantisca la copertura assicurativa di uno di questi rischi anche in Austria. Se così non fosse, l'ospitante deve assicurare l'Au-Pair a sue spese in Austria. Il permesso di soggiorno viene rilasciato all'Au-Pair solo tramite presentazione di una dichiarazione degli obblighi della famiglia ospitante, (§ 10 Abs 3 FrG), purché l'Au-Pair non provenga dagli Stati Uniti, dal Canada, dalla Nuova Zelanda, dall'Australia o dal Giappone, dalla Slovenia, dalla Slovacchia, dalla Repubblica ceca o dall’Ungheria.
Dopo 52 settimane di occupazione legale (con autorizzazione occupazionale), uno straniero o una straniera possono richiedere un permesso di lavoro. Questa è un'autorizzazione personale del lavoratore e viene rilasciata per quegli stati federali, in cui egli o ella hanno lavorato l’ultima volta ed autorizza all'assunzione senza autorizzazione occupazionale. Il datore di lavoro è vincolato solamente a denunciare l'inizio e la fine dell'occupazione.
La durata di validità del permesso di lavoro è al massimo di due anni e può essere prolungata in seguito a ciò tramite presentazione dei tempi occupazionali.
Il certificato d’esenzione è, similmente al permesso di lavoro, un'autorizzazione personale del lavoratore straniero, che autorizza ad un'assunzione lavorativa in tutto il territorio federale, senza che il datore di lavoro debba richiedere un’autorizzazione occupazionale. Vale per cinque anni ed è rilasciato in base ai seguenti presupposti:
dopo un'occupazione legale di almeno cinque anni in Austria, entro gli ultimi otto anni, se l'attività sottostava alla legge occupazionale per gli stranieri;
dopo un matrimonio di almeno cinque anni con un cittadino austriaco, se il matrimonio è finito causa una separazione, (in caso di morte il certificato d’esenzione può essere subito richiesto), e lo straniero o la straniera hanno la residenza in Austria;
dopo la conclusione del completo anno scolastico scorso prima della conclusione dell'obbligo scolastico in Austria, se il giovane dispone di un permesso di domicilio e almeno un genitore era impiegato o si era stabilito legalmente negli ultimi cinque anni nel territorio federale;
dopo la cessazione dell’agevolazione, i consorti stranieri o bambini di austriaci e di altri cittadini dell’EES godono della legge occupazionale per stranieri, purché questo abbia soggiornato legalmente in Austria nell’arco degli ultimi cinque anni almeno due anni e mezzo.
Stranieri e straniere, per i quali vale uno di questi presupposti, dovrebbero lasciare esaminare alternativamente la loro richiesta di rilascio di un certificato di domicilio dalle autorità di soggiorno. Il certificato di domicilio vale illimitatamente e sostituisce sia l’autorizzazione di domicilio che il certificato d’esenzione.
Il legislatore definisce come forza lavoro chiave uno straniero o una straniera
con una particolare qualificazione professionale o con un’esperienza professionale, richieste dal mercato del lavoro interno, e con una retribuzione lorda mensile del 60% della paga base massima (nel 2003 è € 2.016,--) inclusi pagamenti speciali.
A questi due criteri deve essere aggiunto un terzo obiettivo, che riguarda il significato del lavoratore e della lavoratrice straniera per il mercato del lavoro austriaco:
l'occupazione ha un significato particolare, nell'interesse aziendale per quella regione o per quel settore del mercato del lavoro interessati, oppure
l'occupazione contribuisce alla creazione di nuovi posti di lavoro o all'assicurazione di posti di lavoro già esistenti, o l'occupazione ha come conseguenza un trasferimento di capitale di investimento verso l’Austria.
Se lo straniero dispone di uno studio universitario o di uno studio superiore di qualificazione professionale o altrimenti di una particolare formazione professionale elevata o se egli deve esercitare un influsso autorevole sulla direzione dell'impresa del datore di lavoro, l’ammissione può essere fatta ugualmente, senza che ci sia uno dei criteri obiettivi menzionati.
La domanda di ammissione di forze lavoro chiave dev’essere fatta dal datore di lavoro insieme al lavoratore straniero in quello stato federale, dove vi è la residenza dello straniero o della straniera. L'autorità competente è il presidente del Land, che provvede al rilascio di permessi combinati di lavoro e di domicilio. Vale per la durata di un anno.
La sede per le domande su questa tematica è il servizio per il mercato del lavoro(AMS)
Servizio per il mercato del lavoro in Austria
Servizio per il mercato del lavoro nel Tirolo
Andreas Hofer Straße 44
A-6010 Innsbruck
Telefon: +43/ 512 / 59 03
Fax: +43/ 512 / 58 46 56
E-Mail: ams.tirol@700.ams.or.at
Innanzitutto ci si può recare in ogni stato membro dell'UE per la ricerca di lavoro e decidere poi, se si vuole restare nello stato scelto come austriaca straniera. Le disposizioni esatte del rispettivo stato si apprendono direttamente presso le autorità dello stato nel quale si vuole lavorare. Il lasso di tempo, che viene accordato per la ricerca di lavoro, va dai tre ai sei mesi.
Anche dopo il corso dei termini che sono stati accordati per la ricerca di lavoro, si può non essere esortati al viaggio di ritorno in Austria, finché si possono dimostrare l’attendibile ricerca del posto di lavoro o fondate speranze di riuscita, (come i colloqui di presentazione).
Mediazione di forze lavoro nello spazio europeo
Eures è una cooperativa di 450 Euroconsulenti di stati dello spazio economico europeo (EES). Parte della prestazione è la banca dati Eures, che può essere consultata perfino tramite uno strumento self-service, potendo cosi’ disporre attraverso un sistema informativo ampio, dei posti di lavoro nello spazio europeo. Tutte le offerte d’impiego nello spazio dell’EES, attualmente circa 75.000, sono disponibili presso ogni centro operativo dei servizi del mercato del lavoro. Le consultazioni hanno luogo nello stato federale di volta in volta competente, dove l’Eures è pensato particolarmente per la mediazione di lavori a lungo termine (circa un anno).
Interlocutore per il Tirolo è
AMS Tirol
Schöpfstrasse 5
A-6010 Innsbruck
Tel. +43/ 512/ 59 03 72 4
E-Mail:
otto.hosp@702.ams.or.at
http://www.eures-transtirolia.org
La sicurezza sociale unisce le prestazioni nell’ambito dell'assicurazione sanitaria, per incidenti, pensionistica per i disoccupati così come gli assegni familiari. In tutti questi campi esistono legami internazionali con l'Austria, che sono regolati da diversi accordi nell'ambito della previdenza sociale. Da ciò emergono opzioni, che tornano utili agli austriaci all’estero. A tutela degli interessi, si trovano in quanto segue i pilastri portanti di prestazioni sociali internazionali, da cui si possono trarre le proprie richieste individuali.
Uguale trattamento nell'ambito della considerazione della sicurezza sociale di tutti i tempi assicurativi acquisiti
Pretesa di pensione dai tempi assicurativi maturati
Considerazione di eventuali incidenti lavorativi o malattie professionali, esportazioni di prestazioni di denaro agli aventi diritto all'estero.
Aiuto nell'ambito dell’assicurazione contro gli infortuni e di malattia attraverso assicuratori all'estero
http://www.help.gv.at/48/Seite.480000-18041.html